Cos'è
Chi è il Whistleblower?
Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:
– Dipendenti pubblici;
– Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
– Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
– Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
– Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
– Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».
A cosa serve
La normativa in materia di Whistleblowing è volta a proteggere quei soggetti che segnalano violazioni di disposizioni legislative nazionali o comunitarie di cui sono venuti a conoscenza e riconducibili ad una determinata Amministrazione. A questo scopo, il D. Lgs. 24/2023 pone a carico dei datori di lavoro determinati obblighi per garantire l’efficacia della protezione accordata ai lavoratori e ai soggetti terzi.
Come si accede al servizio
Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso diversi canali:
- interno (presso l’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento)
- esterno (ANAC)
- divulgazione pubblica
- denuncia all’Autorità giudiziaria
Luoghi in cui viene erogato il servizio
-
indirizzo
VIA LIPPI, n. 11
-
CAP
35134
-
Orari
Per conoscere gli orari contattare la Segreteria Scolastica
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
Cosa serve
Il whistleblowing è una segnalazione di un presunto illecito e prevede la protezione delle persone che segnalano violazioni e illeciti. Il dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
Tempi e scadenze
Non sono previste scadenze.
Servizio Whistleblowing
Servizio Whistleblowing
01
SetDocumenti
Contatti
- Telefono: 0498207230
- Email: PDIC888005@istruzione.it
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
Il D.Lgs. 24/2023 (vedasi allegato), impone specifici obblighi per garantire la protezione dei lavoratori, così come degli eventuali terzi coinvolti.
L’art. 4 comma 5 del predetto decreto stabilisce che, per i soggetti del settore pubblico che sono tenuti ad istituire la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), fra cui anche le scuole, tale compito è affidato a quest’ultimo per la gestione del canale interno di segnalazione.
In particolare la Delibera ANAC 430/2016, così come richiamato anche nel PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA delle Istituzioni scolastiche del VENETO - Aggiornamento 2023-2025 (vedasi allegato), tenendo conto della struttura periferica del sistema scolastico e delle relazioni tra le singole istituzioni scolastiche ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito, individua nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o, ove previsto, nel coordinatore regionale, la predetta figura di RCPT, nonché dei suoi referenti (vedasi art. 11 del predetto PTPCT).
Spetta pertanto al RCPT effettuare una valutazione preliminare della segnalazione e, qualora e ne ravvisi il fumus della fondatezza, inoltrarla ai soggetti previsti per Legge.
Nell’ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing, il segnalante può effettuare altresì una segnalazione esterna mediante il canale attivato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) nei seguenti casi:
- Non è stato previsto un canale interno o, se previsto, lo stesso non risulta conforme a quanto prescritto dal Decreto Whistleblowing;
- La sua Segnalazione non ha ricevuto seguito;
- Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione, ove effettuata, non riceverebbe adeguato seguito o potrebbe determinare rischi di ritorsione;
- Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.
La piattaforma ANAC è raggiungibile al seguente link: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/
Al ricevimento della segnalazione, l’ANAC è tenuto a:
- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.
Per maggiori informazioni si invita a consultare la FAQ dell’ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
I segnalanti possono inoltre effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
- Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.